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Copertura assicurativa per chi utilizza gas

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 85/2024/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

  • i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
  • i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).

L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Per informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro, per assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia del sinistro (MDS), per l’inoltro di reclami è possibile contattare direttamente il Comitato Italiano Gas (Cig) ai seguenti recapiti:

  • numero verde 800.92.92.86 attivo dal Lunedì al Giovedì dalle ore 09:00 alle 12:00  e dalle 14.00 alle 16.30 ed il Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 – fax numero 02.72001646;
  • casella di posta elettronica [email protected];

 

Documentazione per i clienti finali per sinistri occorsi nel periodo 1.01.2025 – 31.12.2028

Allegato A

Testo integrale della delibera

Modulo di denuncia sinistri

Polizza assicurazione

 

INFORMATIVA SULL’ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI PER INFORTUNI, INCIDENTI E LA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTI DALL’USO DEL GAS

L’assicurazione Clienti Finali è la polizza assicurativa, nazionale e collettiva, stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali del gas al fine di tutelare questi ultimi nel caso di incidenti o infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, che hanno origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di riconsegna del gas (PDR) assicurato.

La polizza ha per oggetto l’assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli Assicurati in seguito a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d’intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc..

In sostanza la polizza copre tutti i danni a beni mobili e/o immobili e alla salute, a qualsiasi titolo provocati e da chiunque subiti, che abbiano origine a valle del punto di riconsegna (in genere il contatore gas) su utenze servite a mezzo di reti di trasporto o distribuzione.
La copertura si intende operante per i sinistri avvenuti su tutto il territorio nazionale.


La polizza assicurativa, stipulata dal Comitato Italiano Gas in nome proprio a beneficio degli utenti finali con REVO INSURANCE S.p.A., sarà efficace per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

L’assicurazione, valida su tutto il territorio nazionale, è attivata in via automatica ed è regolamentata dalla Deliberazione 85/2024/R/gas “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028” e copre i clienti domestici (anche occasionali) e i clienti condominiali domestici che usano, anche occasionalmente, gas metano o un altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto.

Esclusi dalla copertura sono, invece, i clienti finali di gas diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta), i clienti finali di gas che svolgono una attività di pubblico servizio dotati anch’essi di un misuratore di classe superiore a G25, nonché i consumatori di gas metano per autotrazione.

Il premio complessivo annuo per punto di riconsegna assicurato, imposte incluse, è pari ad € 0,45 per ciascuno degli anni 2025 – 2026 – 2027-2028. Il costo per punto di riconsegna assicurato verrà addebitato nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell’anno precedente.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) si riserva la possibilità di aggiornare il premio complessivo annuo per punto di riconsegna assicurato in base alle informazioni trasmesse dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) sulla situazione del Conto assicurazione e alle esigenze del gettito.

 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER ATTIVARE LA POLIZZA ASSICURATIVA

In caso di sinistro, il Cliente danneggiato deve inoltrare la relativa denuncia al Cig, direttamente o tramite il proprio Fornitore o altra persona fisica o giuridica che ne abbia la facoltà, utilizzando l’apposito modulo di cui sopra (Modulo di denuncia del sinistro), disponibile anche sul sito web del Comitato (www.cig.it) alla pagina “Assicurazione”. Sarà cura del Cig provvedere alla trasmissione delle denunce alla Società assicurativa e ad informare l’Assicurato e/o il Danneggiato in merito ai suoi obblighi e diritti riconducibili alla suddetta polizza.

La Società Assicurativa entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia da parte del Cig provvederà a comunicare all’Assicurato e/o al Danneggiato ed al Cig il relativo numero di sinistro e i riferimenti del perito incaricato.

La Società assicuratrice procede all'accertamento materiale mediante elaborazione di una propria perizia da rendere disponibile agli Assicurati e/o Danneggiati e informandone contestualmente il Cig, entro 60 giorni dall'invio della comunicazione.